La legge di Bilancio 2018 (la 205/2017) riconferma per l’anno 2018 la speciale misura di esonero per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che era stata introdotta dalla legge di Bilancio per il 2017. Ed infatti i commi 117 e 118 dell’art. 1 riconoscono ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 40 anni che si iscrivono all’apposita gestione INPS nel 2018, lo sgravio dei contributi pensionistici al 100 per cento per i primi 3 anni, al 66 per cento per il quarto anno e al 50 per cento per il quinto.
L’esonero riguarda solo i contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), ossia quelli che vanno a finanziare i trattamenti pensionistici del coltivatore diretto o dello IAP. Devono dunque essere corrisposti gli altri contributi dovuti dagli interessati, quali quelli relativi alla maternità e quelli antinfortunistici (questi ultimi limitatamente ai coltivatori diretti perché gli IAP non sono soggetti all’assicurazione INAIL). L’agevolazione è soggetta ai vigenti limiti europei in materia di aiuti di stato, il cd. regime “de minimis”, che per il settore agricolo, come noto, è pari a 15.000 euro in tre esercizi finanziari. Vale comunque la pena ricordare in questa sede gli ultimi chiarimenti forniti da INPS in merito al requisito della “nuova iscrizione” con specifico riferimento a soggetti under 40 già iscritti alla previdenza agricola in qualità di coadiuvanti familiari di un nucleo coltivatore diretto (e non come titolari); chiarimenti che hanno ampliato in modo sostanziale l’ambito di applicazione del beneficio.
Da ultimo si precisa che, trattandosi di fattispecie identica a quella del 2017, anche le procedure operative per la presentazione dell’istanza di accesso al beneficio dovrebbero essere le stesse già in uso nel precedente anno (moduli disponibili all’interno del Cassetto previdenziale per gli autonomi agricoli da inviare con modalità telematiche). Bisognerà comunque attendere in proposito la conferma ufficiale dell’INPS.