Il 5 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Salute concernente il sistema di reti di epidemio-sorveglianza ed i compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali del Veterinario Aziendale.
Secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale in oggetto, l’operatore (azienda agricola, ecc.) sceglie volontariamente se indicare, tramite una scheda di designazione da inviare alla ASL competente e all’ordine dei Medici Veterinari, il proprio “veterinario aziendale” che tra i vari compiti sarà tenuto a implementare la banca dati e a tenere le registrazioni dei mangimi e dei farmaci veterinari.
Inoltre, il veterinario aziendale dovrà:
a) fornire all’operatore informazioni ed assistenza affinché siano adottate misure e iniziative volte a garantire la qualifica sanitaria dell’azienda, anche sulla base di programmi disposti dai Servizi Veterinari ufficiali o concordati con gli stessi e le buone condizioni igieniche e di biosicurezza dell’allevamento, il benessere animale e la salubrità dei mangimi;
b) assicurare il rispetto delle disposizioni riguardanti la notifica obbligatoria delle malattie infettive degli animali e la comunicazione di qualsiasi altro fattore di rischio per la salute e il benessere degli animali e per la salute umana fatti salvi gli obblighi previsti a carico dell’operatore;
c) offrire assistenza nella tenuta delle registrazioni obbligatorie e nei rapporti con i Servizi Veterinari ufficiali;
d) fornire assistenza e supporto per la redazione di piani aziendali volontari per il controllo delle malattie ad impatto zoo-economico;
e) offrire supporto nella gestione dell’identificazione e della registrazione degli animali;
f) assicurare, per quanto possibile ed in collaborazione con i Servizi Veterinari ufficiali e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competenti per territorio, l’accertamento della causa di morte degli animali e fornire assistenza e supporto per il corretto smaltimento delle spoglie animali;
g) fornire supporto all’operatore per il rispetto delle disposizioni in materia di impiego dei medicinali veterinari e per assicurare fornire assistenza ed il supporto per buone pratiche a garanzia di un uso prudente e responsabile degli stessi anche ai fini del controllo dello sviluppo dell’antimicrobico-resistenza.
Forti perplessità sono state espresse in relazione alla tenuta delle registrazioni. Infatti, per quanto sia stata prevista la volontarietà di indicare un veterinario aziendale, si impone all’operatore che sceglie di avvalersi di tale figura, che il “veterinario aziendale” si occupi obbligatoriamente della tenuta dei registri e dell’inserimento delle informazioni relative all’epidemiosorveglianza. Ciò appare in contrasto con le libere scelte imprenditoriali e con la possibilità che l’operatore autonomamente o tramite altra figura professionale possa gestire la compilazione di tali registrazioni, di cui ha la piena responsabilità, anche con il Sistema informativo oggetto del DM, come consentito dalla normativa comunitaria e nazionale.
Sono state inoltre evidenziate ulteriori criticità, nell’ottica di non inserire con tale norma nuovi oneri per gli operatori del settore né obblighi che vadano oltre quanto già previsto dalla vigente norma comunitaria, ma piuttosto prevedere un sistema che possa facilitare e semplificare il rispetto delle attuali norme e l’operato degli allevatori, bilanciando adeguati vantaggi ad eventuali nuove incombenze.