Si ricorda che a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”:
– a decorrere dall’1.1.2020 scatta l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per i commercianti al minuto e soggetti assimilati (negozi, esercenti attività di agriturismo, imprese agricole con punto vendita, ristoranti, ecc.);
– la decorrenza di tale obbligo era anticipata all’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000.
Ne consegue che dal 1° gennaio 2020, i corrispettivi non potranno più essere documentati con il rilascio di scontrini e ricevute fiscali cartacei, ma esclusivamente attraverso la trasmissione elettronica dei dati all’Agenzia delle Entrate; contestualmente, al cliente dovrà essere rilasciato un apposito “documento commerciale” in luogo dello scontrino (o una fattura elettronica).
Si sottolinea inoltre che la trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda anche le ricevute fiscali: coloro che finora hanno emettevano le ricevute fiscali dovranno dotarsi di appositi strumenti di memorizzazione e trasmissione dei dati.
L’invio telematico dei corrispettivi giornalieri inoltre fa venir meno l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24, DPR n. 633/72. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini delle imposte dirette.
Esonerati, attualmente, dall’obbligo di certificazione fiscale memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sono gli imprenditori agricoli in regime speciale ai fini IVA (art. 34 DPR 633/72).
Si sottolinea che laddove gli imprenditori agricoli vendano prodotti acquistati presso terzi, oppure prodotti propri che ai fini Iva non siano considerati agricoli, saranno parimenti assoggettati all’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi (es: olivicoltore in regime speciale che produce e vende il proprio olio, commercializza il vino e il miele prodotti da altra azienda agricola, rientra nell’obbligo della memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi).
Il Legislatore ha previsto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta nel limite di € 250,00 in caso di acquisto ovvero di € 50,00 in caso di adattamento del registratore di cassa: detto contributo sarà concesso sotto forma di credito d’imposta compensabile mediante modello F24. Inoltre, affinché i consumatori possano partecipare alla lotteria nazionale degli scontrini, il Registratore Telematico dovrà essere dotato di un lettore ottico per memorizzare il codice fiscale (o il codice lotteria) fornito dal cliente; è prevista una sanzione amministrativa che va da 100,00 € a 500,00 per l’esercente che si rifiuti di accettare o utilizzare tale codice, ovvero non invii il dato del relativo corrispettivo.