Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della applicazione della Legge sui patti agrari (L. n. 203 del 1982). Prosegue con l’inserimento di questa norma – l’art. 1 comma 515, della legge 205/2018 – il (lento) processo di equiparazione delle due figure professionali in agricoltura.
Con essa si integra l’articolo 7 L. 203/1982 che, come noto, già equipara ai coltivatori diretti ai fini dell’applicabilità delle norme ivi contenute per l’affitto a coltivatore diretto, le cooperative costituite da lavoratori agricoli e gruppi di coltivatori diretti, i laureati o diplomati in materia ed indirizzo agrario o forestale nonché i laureati in veterinaria, in presenza di determinati presupposti. Con l’entrata in vigore della legge di stabilità, tutte le norme della L. 203/1982 che si riferiscono all’affitto a coltivatore diretto, si debbono considerare applicabili anche all’affitto ad imprenditore IAP, se iscritto nella previdenza agricola.
C’è da osservare che la legge 203/1982 (che disciplina le due fattispecie di affitto a non coltivatore diretto e di affitto a coltivatore diretto) già prevede quali norme dettate per l’affitto a coltivatore diretto devono intendersi applicabili anche al non coltivatore diretto (in virtù del rinvio operato dall’art. 23): trattasi in particolare delle norme in materia di affitto particellare, recesso e risoluzione del contratto, conguaglio dei canoni, regime dei miglioramenti e trasformazioni, diritto di ritenzione e subaffitto, diritto di ripresa e contrattazione derogatoria.
Per rendere compatibile la norma introdotta dalla legge di stabilità con le disposizioni già in vigore della legge 203/1982, può sostenersi, a nostro parere, che oggi tutte le norme della legge 203 riferite all’affitto a coltivatore diretto devono intendersi riferite anche all’affitto a imprenditore IAP (purché iscritto all’INPS), pur se relative a disposizioni non inserite nel citato art. 23 (es.: forma dei contratti ultranovennali); mentre per gli affitti a imprenditore non coltivatore diretto (che non sia neanche IAP, iscritto alla previdenza agricola) continua a doversi far riferimento, per la disciplina applicabile, alle norme sugli affitti a coltivatore diretto riferite anche al non coltivatore in base all’articolo 23 citato.