L’attività faunistico venatoria svolta da un’impresa agricola può rientrare tra le attività agricole connesse di prestazioni di servizi e quindi può usufruire del regime forfettario di determinazione del reddito (articolo 56-bis del Tuir).
È il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 73/E/2018 nella quale, l’amministrazione finanziaria, individua i criteri e i parametri da rispettare per il corretto inquadramento dell’attività tra quelle agricole connesse disciplinate dall’art. 2135 del cc. Ricordiamo che l’attività faunistico venatoria è disciplinata dalla legge n. 157/1992 (la cd. Legge quadro sulla caccia) che individua due modalità di esercizio dell’attività: 1. aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, che le Regioni, entro il limite del 15% del proprio territorio, possono autorizzare per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche.; 2. aziende agri-turistico venatorie, che devono preferibilmente situarsi in territori di scarso rilievo faunistico e coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in area di agricoltura svantaggiata.
In questi casi, è autorizzata, ai fini dell’impresa agricola, l’attività di allevamento di selvaggina, con successiva immissione e abbattimento della stessa nella tenuta.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 73/E/2018, affronta gli aspetti fiscali legati a allo svolgimento dell’attività faunistica venatoria nell’ipotesi in cui la stessa sia svolta da un imprenditore individuale e società semplice.
In particolare, la fattispecie esaminata, prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 1) allevamento di selvaggina, alimentata con mangimi ottenuti dai terreni di cui dispone l’azienda; 2) concessione dell’esercizio dell’attività venatoria a terzi, dietro pagamento di un corrispettivo; 3) realizzazione di interventi agro-forestali volti a mantenere e ricostituire l’habitat.
L’amministrazione finanziaria partendo dalla definizione di imprenditore agricolo ex art. 2135 del cc, in cui al terzo comma, si stabilisce che le attività agricole connesse ( prestazioni di servizi), non fanno venir meno la qualifica di imprenditore agricolo, ritiene che lo svolgimento di attività faunistiche venatorie possano farsi rientrare tra le “altre attività agricole connesse” , fiscalmente disciplinate dall’articolo 56-bis del Tuir. Viene, tuttavia, evidenziato che le prestazioni di servizi, in cui si sostanziano le attività faunistico venatorie, possono ritenersi “connesse” al verificarsi della duplice condizione: rispetto del requisito soggettivo, ossia deve sussistere la coincidenza tra il soggetto che svolge le attività connesse e quello che svolge l’attività agricola; rispetto del requisito oggettivo, ovvero nell’erogazione dei servizi l’imprenditore agricolo deve utilizzare prevalentemente attrezzature o risorse normalmente utilizzate nell’attività agricola principale.
In tal senso, l’agenzia delle entrate si era espressa nella circolare n. 44 del 14 maggio 2002. Rispettati questi requisiti l’attività, se esercitata da un imprenditore individuale o da una società semplice, può fruire, ai fini della tassazione, del regime forfettario di cui all’articolo 56-bis, comma 3 del Tuir, il quale consente, in questi casi, di determinare il reddito in misura pari al 25% dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti Iva. Resta inteso che, per effetto di quanto previsto al successivo comma 4, è data facoltà a tali soggetti di optare per la tassazione secondo le regole ordinarie e quindi quale differenza tra costi e ricavi. Ai fini della verifica del requisito della prevalenza, condizione necessaria per il rispetto del presupposto oggettivo suddetto, come affermato nella circolare AdE 44/E/2004 e confermato nella risoluzione in commento, si deve operare un confronto tra il fatturato realizzato utilizzando le attrezzature e risorse aziendali normalmente utilizzate nell’attività principale, e quello derivante dall’utilizzo di mezzi differenti ( ossia quelli utilizzati nell’azienda faunistica venatoria).
Quando il primo sarà prevalente, sarà possibile usufruire del regime di tassazione forfettario previsto dall’articolo 56-bis, comma 3, Tuir, mentre negli altri casi saremo in presenza di un’attività commerciale da tassare analiticamente secondo le ordinarie regole del reddito d’impresa.