21 Ago 2018
Donatella Agostinelli

On. Agostinelli: “Garantire la remuneratività dei prezzi del grano a tutela dei nostri produttori”

Con un’interrogazione depositata ad inizio agosto – scrive la Senatrice On. Agostinelli in una nota – ho chiesto al Ministro delle Politiche Agricole Centinaio quali siano le iniziative che il Governo intenderà assumere per garantire la remuneratività dei prezzi del grano, visto che è in atto un tentativo di rimettere in discussione tutti gli aiuti già stabiliti, introducendo sul mercato nuove categorie, come il grano “slavato” o il “mandorlato”.

Tale situazione – prosegue l’On. Agostinelli – va a modificare le regole della domanda e dell’offerta su cui si basano i prezzi concordati dei contratti di filiera, rimettendo tutto in discussione, con il rischio che gli operatori del settore recedano dai contratti stessi.

Attendiamo di conoscere quali misure intenderà attuare il Governo affinché non si modifichino le regole già stabilite e si garantisca la remuneratività ai nostri produttori di grano di qualità.

13 Lug 2018
Frutta e verdura

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI: LE DICITURE SUL D.d.T.

Uno specifico manuale Agea stabilisce le modalità con le quali Agecontrol procederà alle ispezioni e verifiche in merito alla corretta applicazione dei vari regolamenti comunitari e decreti ministeriali emanati in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

12 Lug 2018
Canapa

LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA

Per coltivare la Cannabis Sativa non è necessaria alcuna autorizzazione e, allo stesso modo, non è necessario acquisire alcuna autorizzazione preventiva in caso di vendita delle piante a scopo ornamentale

12 Lug 2018

CONSORZIO AGRARIO ANCONA: AUMENTANO QUOTE DI MERCATO E COMMERCIALIZZAZIONE

Malgrado un anno particolarmente difficile per l’agricoltura nazionale, con una perdita secca del 3,4% di valore aggiunto, il Consorzio Agrario provinciale di Ancona chiude il 2017 con una crescita di fatturato che tocca i 64 milioni contro i 62,2 dell’anno precedente (+3,5%).
Un risultato maturato grazie all’aumento delle proprie quote di mercato che lo confermano come principale punto di riferimento per le imprese agricole marchigiane: un Consorzio capace insomma di farsi interprete delle particolari esigenze del settore e dunque mostrarsi non solo competitivo nei servizi offerti – vendita di prodotti per l’attività agricola, acquisto e commercializzazione di grano, girasole, orzo, ecc. – ma anche professionale e affidabile. Il tutto non snaturando la propria missione a servizio dell’agricoltura, mantenendo prudenza e autonomia gestionale. Un particolare, quest’ultimo, che lo contraddistingue nel panorama regionale, confermandosi l’unico Consorzio Agrario capace di salvaguardare la propria identità.
Sotto il profilo finanziario, sono in crescita le attività su sementi, carburanti e macchine agricole, segmento questo che vede salire la quota di mercato dal 33 al 37%. Anche relativamente alla commercializzazione i dati sono in positivo, a partire proprio dai cereali dove si registra una crescita in quantità (+23%, con 638 mila quintali di grano duro consegnato ai pastifici) e fatturato (+14%).
Il Consorzio Agrario, cooperativa con circa 500 soci e 8.000 clienti attivi, vanta 32 sedi operative nel territorio marchigiano a partire da quella centrale di Jesi.
“Orgogliosi della nostra autonomia e della capacità di rappresentare gli interessi degli imprenditori agricoli” il commento del riconfermato presidente Alessandro Alessandrini, che aggiunge: “Non facciamo salti nel buio, programmiamo con la prudenza del buon padre di famiglia, ci poniamo a servizio di un ampio territorio consapevoli delle forti criticità che l’agricoltura vive, ma pronti a riaffermare con tenacia e passione l’importante ruolo di supporto agli operatori che da 120 anni la storia ci ha assegnato”.
Con Alessandrini sono stati eletti nel consiglio di amministrazione Andrea Crescenzi (vicepresidente), Pierfrancesco Bartolazzi Menchetti, Ludovico Baldeschi Baleani, Renato Fagioli, Lorenzo Honorati, Giuseppe Minghi, Claudio Quattrini per la Delegazione Pontificia, Enrico Salvadego Molin, Antonio Trionfi Honorati, Francesco Vitali.

Jesi, 24 maggio 2018

09 Lug 2018
Stalla

ZOOTECNIA, IMPORTI PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO

L’AGEA – Area Coordinamento ha comunicato il plafond assegnato per il sostegno accoppiato delle produzioni di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 307/2013, attuato con DM 18 novembre 2014 n. 6513 e successive modificazioni ed integrazioni. Esso è pari al 12% del totale nazionale degli aiuti e per la campagna 2017 ammonta a 455,9 milioni di euro. Gli importi unitari sono stati definiti sulla base delle superfici accertate e del numero di capi accertati comunicati dagli Organismi pagatori. Nell’Allegato 1 alla presente circolare sono indicati gli importi unitari dei premi concernenti le seguenti misure accoppiate, settore zootecnia
Settore zootecnia: bovini da latte
• 310 Vacche da latte;
• 311 Vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane;
• 312 Bufale di età superiore a 30 mesi.
Settore zootecnia: carne bovina:
• 313 Vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel
Registro anagrafico delle razze bovine;
• 314 Vacche a duplice attitudine iscritte nel Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza;
• 322 Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti
ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte.
Settore zootecnia: bovini macellati
• 315 Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
• 316 Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi;
• 317 Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
• 318 Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura
facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della
macellazione;
• 319 Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012.
Settore zootecnia ovi-caprino
• 320 Agnelle da rimonta;
• 321 Capi ovini e caprini macellati.

Ai fini dei pagamenti degli aiuti relativi agli interventi 310 – 311 si precisa che in presenza di un capo ammissibile al pagamento per la misura 311 è necessario procedere alla somma dell’importo unitario fissato per l’intervento 310 con quello previsto per l’intervento 311.
Si riporta di seguito un esempio di calcolo: il produttore ha n. 10 vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane. Il calcolo del pagamento è così eseguito:
• 10 capi * € 79,67 (importo unitario premio 310) = € 796,70
• 10 capi * € 60,99 (importo unitario premio 311) = € 609,90
Totale del pagamento cui ha diritto il produttore: € 796,70 + € 609,90 = € 1.406,60
Analoga procedura di calcolo deve essere applicata per gli aiuti relativi agli interventi 313 – 314: in
presenza di un capo ammissibile al pagamento per la misura 314 è necessario procedere alla somma
dell’importo unitario fissato per l’intervento 313 con quello previsto per l’intervento 314.
Per tutte le altre misure ciascun capo animale deve essere pagato solamente per un intervento.

04 Lug 2018
Busta Paga

LA TRACCIABILITÀ DELLE RETRIBUZIONI

Dal 1 Luglio 2018 i datori di lavoro privati dovranno utilizzare modalità di pagamento tracciabile (ovvero bonifici, assegni, o altri strumenti di pagamento elettronici quali ad esempio carte prepagate e assegni elettronici) e la corresponsione in contanti dello stipendio sarà possibile solo attraverso l’istituto bancario o postale presso il quale il datore di lavoro abbia aperto un conto di tesoreria con mandato di pagamento

22 Mag 2018

AGROFARMACI AD USO NON PROFESSIONALE

Con l’entrata in vigore del nuovo “Regolamento sulle misure e i requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori NON professionali” (Regolamento UNP) viene chiarita la definizione di utilizzatore non professionale. Quest’ultimo viene identificato come persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un’attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali sia edibili, non destinate alla commercializzazione e la gestione di giardini domestici o di aree al suo interno. L’utilizzatore non professionale non ha l’obbligo di possedere il certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo (patentino) per svolgere le proprie attività.
Utilizzatore professionale risulta invece chiunque svolga un’attività volta alla commercializzazione della pianta intera o parte di essa e/o alla gestione professionale di aree non agricole. A prescindere dal tipo di prodotto utilizzato, dovrà munirsi di certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

AMBITO DI APPLICAZIONE E TEMPISTICHE
Dal 1 maggio 2018 (15 giorni dopo la data di pubblicazione del Regolamento UNP) entrano in applicazione per un periodo limitato le cosiddette “Misure transitorie” per l’autorizzazione e la commercializzazione dei prodotti ad uso non professionale.
Tali misure transitorie riguardano tutti i prodotti per i quali, come già stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del maggio 2015 e ribadito con quella del gennaio 2018, non è attualmente richiesto il possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e per i quali le aziende titolari avranno fatto richiesta di autorizzazione provvisoria per uso non professionale.
Per il periodo transitorio saranno pertanto provvisoriamente autorizzati:

  • Per un periodo di 24 mesi tutti i prodotti destinati al trattamento delle piante ornamentali (gli attuali PPO, che entreranno a far parte della categoria PFnPO)
  • Per un periodo di 24 mesi tutti i prodotti pronti all’uso destinati al trattamento di piante edibili e per il diserbo di specifiche aree all’interno dell’area coltivata (rientranti nella categoria dei PFnPE), senza limiti di taglia;
  • Per un periodo di 24 mesi i prodotti destinati al trattamento di piante edibili e per il diserbo di specifiche aree all’interno dell’area coltivata (rientranti nella categoria dei PFnPE), da utilizzare con l’aggiunta di acqua in confezioni non superiori ai 500 gr/ml;
  • Per un periodo di 6 mesi i prodotti destinati al trattamento di piante edibili e per il diserbo di specifiche aree all’interno dell’area coltivata (rientranti nella categoria dei PFnPE), se da utilizzare con l’aggiunta di acqua e in confezioni tra i 500 e i 1000 gr/ml.

Non saranno quindi autorizzate, nemmeno per il periodo transitorio, eventuali taglie superiori a 1000 gr/ml di prodotti concentrati che potranno essere acquistate e utilizzate solo da soggetti muniti di patentino.

NUOVE ETICHETTE PRODOTTI PER IL PERIODO TRANSITORIO

Nel periodo necessario alle Imprese per ottenere la modifica dell’etichetta si potrà continuare a vendere i prodotti, per i quali è stata richiesta modifica dell’etichetta, con le stesse modalità precedenti all’uscita del Regolamento UNP. Tale possibilità dovrebbe essere auspicabilmente confermata anche da specifiche istruzioni impartite dal Ministero della Salute.
Al termine di tale procedura di modifica, le Imprese dovranno fornire un fac-simile dell’etichetta modificata per le confezioni di prodotto giacenti presso i magazzini dei rivenditori, i quali, a loro volta, dovranno consegnarla all’acquirente utilizzatore non professionale. Tale fac-simile potrà essere utilizzato anche per i prodotti giacenti presso i magazzini delle Imprese titolari e distributrici con lotto di produzione antecedente alla data di entrata in vigore del Regolamento UNP.
Il termine indicato in etichetta per le misure transitorie si applica alla commercializzazione, alla vendita al dettaglio e all’impiego dei prodotti provvisoriamente consentiti per l’uso non professionale. Decorso tale termine, i prodotti potranno essere acquistati ed utilizzati solo da soggetti muniti di patentino.
Al momento della vendita, il rivenditore dovrà informare l’acquirente utilizzatore non professionale della data ultima entro cui dovrà utilizzare il prodotto, data riportata anche sull’etichetta/confezione.
All’atto della vendita il rivenditore fornirà all’acquirente anche tutte le informazioni generali di sicurezza e per un corretto utilizzo dei prodotti.

Successivamente i prodotti che saranno disponibili per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari non professionali saranno indicati come PFnP e distinti in:

PFnPO: prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all’interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate;

PFnPE: prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all’interno della superficie coltivata. I PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all’interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta.

07 Mag 2018

BIOGAS, RICONOSCIMENTO DEL PREMIO AZOTO

I soggetti interessati al riconoscimento del premio, dovranno comunicare al Mipaaf il possesso dei requisiti, avvalendosi di un software che a breve sarà messo on line sul sito del Ministero stesso