Con l’articolo 41, della Legge 28 luglio 2016, n. 154 “Collegato Agricolo” viene modificata la lettera f), comma 1 dell’articolo 185 del D.Lgs 152/2006, ampliando le sostanze e materiali vegetali non pericolose escluse dalla normativa sui rifiuti.

In particolare le novità riguardano:

  • l’allargamento dell’esclusione anche a paglia, sfalci e potature provenienti da aree verdi, quali giardini parchi e aree cimiteriali (riferimento alla lettera e), comma 2 dell’articolo 184);
  • la precisazione che tali materiali (paglia, gli sfalci e le potature) sono prodotti dalle attività agricole di cui all’articolo 2135 del c.c. (riferimento alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 184);
  • l’allargamento delle condizioni di uso: oltre all’utilizzo in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia vi è la possibilità di destinarli alle normali pratiche agricole e zootecniche e che tale destinazione può avvenire al di fuori del luogo di produzione o con cessione  a terzi.

Pertanto viene escluso dal novero dei rifiuti i residui vegetali (in particolare le biomasse) derivanti dalla manutenzione di parchi e giardini (oggi rifiuti perché ricadenti nella definizione di “rifiuto organico” e “rifiuto urbano”).